a) Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena uguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa, l'accusato non potrà essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione (art. 214 vCPP). Se dai dibattimenti risulta invece che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell'atto di accusa, sull'istanza del Procuratore pubblico e anche d'ufficio la Corte deve ordinare un rinvio del dibattimento perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto di accusa (art. 215 cpv. 1 vCPP).