Ribadito che l'atto di accusa non emendato nel corso del dibattimento comporta il proscioglimento dell'accusato e rilevato che non può essere condivisa l'impostazione messa in atto da questa Corte nella sentenza del 24 marzo 1998 (Rep. 1998 pag 373, sulla base del nuovo codice di procedura), egli fa valere che la prospettazione della nuova accusa (violenza carnale invece di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere) lede il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa, divenuto assoluto con la posa dei quesiti, e il divieto della reformatio in peius.