Tale disposizione – egli soggiunge – non contempla però l'insufficienza dell'atto di accusa per quanto riguarda la corretta qualifica giuridica del reato. Ribadito che l'atto di accusa non emendato nel corso del dibattimento comporta il proscioglimento dell'accusato e rilevato che non può essere condivisa l'impostazione messa in atto da questa Corte nella sentenza del 24 marzo 1998 (Rep.