1986, pag. 154, in cui questa Corte aveva stabilito che in mancanza di un'imputazione alternativa e in assenza delle condizioni per applicare gli art. 214 e 215 vCPP non è data altra possibilità, anche se ciò può portare a risultati iniqui. Egli assevera inoltre che il rinvio al Procuratore pubblico di un atto di accusa, affinché ne presenti un altro, è riservato alla fase predibattimentale e può essere disposto unicamente dalla Camera dei ricorsi penali ove si riscontrino gli estremi dell'art. 161 vCPP. Tale disposizione – egli soggiunge – non contempla però l'insufficienza dell'atto di accusa per quanto riguarda la corretta qualifica giuridica del reato.