Egli ricorda che il vecchio Codice di procedura penale non consentiva di modificare i fatti dell'atto di accusa né la qualifica giuridica del reato una volta conclusa la discussione e posti i quesiti. Richiama al proposito la sentenza del 10 maggio 1985 parzialmente pubblicata in Rep. 1986, pag. 154, in cui questa Corte aveva stabilito che in mancanza di un'imputazione alternativa e in assenza delle condizioni per applicare gli art. 214 e 215 vCPP non è data altra possibilità, anche se ciò può portare a risultati iniqui.