Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione di norme essenziali di procedura nella misura in cui la Corte di assise gli ha prospettato un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa del 25 novembre 1994 e in particolare da quella posta alla base della sentenza di assise del 31 gennaio 1996, con la quale egli è stato riconosciuto colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Egli ricorda che il vecchio Codice di procedura penale non consentiva di modificare i fatti dell'atto di accusa né la qualifica giuridica del reato una volta conclusa la discussione e posti i quesiti.