l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili soltanto se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (Rep. 1983 pag. 184 segg.; Rapporto della Commissione speciale per l'esame del nuovo Codice di procedura penale dell'8 novembre 1994, pag. 84 in alto). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio ed oggettivo o in aperto contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 158 consid. 2a, 124 I 208 consid. 174 consid. 2g, 4, 123 I 5 consid.