Con osservazioni del 19 luglio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. Con scritto del 17 agosto 2000 la parte civile ha comunicato a questa Corte di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare la reiezione dei gravami. Considerando in diritto: 1. L'atto di accusa è stato emesso il 25 novembre 1994, di modo che in concreto si applica il Codice di procedura penale previgente (art. 351 n. 1 CPP). Tanto nel vecchio quanto nel nuovo Codice, ad ogni modo, il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto; l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili soltanto se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (Rep.