{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4711458&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:30:06", "Checksum": "9ed2add2076f41020405cd20fe692084", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n21. Sulla desistenza dal compiere ulteriori atti nei confronti della vittima il ricorrente si diffonde, asseverando in particolare che, avesse realmente voluto attentare alla libertà della vittima, egli non avrebbe decampato, dato lo stato di eccitazione – riconosciuto dalla stessa Corte di assise – in cui egli si trovava. La natura degli argomenti proposti al riguardo, per di più interrogativi, denota ancora una volta però l'impostazione appellatoria del ricorso. Donde la sua inammissibilità. Il ricorrente fa altresì carico ai primi giudici di essere caduti in un ulteriore arbitrio accertando che il consenso della vittima non poteva essere presunto; richiamata l'opinione diffusa, secondo cui le ballerine sono donne facili, egli proclama con insistenza la sua buona fede, facendo valere che se la vittima non si opponeva agli atti sessuali da lui compiuti, ben meno gravi rispetto alla congiunzione carnale di cui deve rispondere __________, egli poteva ritenere che essa fosse consenziente. Di nuovo egli argomenta tuttavia come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo anche su questioni di fatto e sulla valutazione delle prove. In ogni modo non si vede perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio escludendo che i prevenuti (e quindi anche il ricorrente) potessero presumere un eventuale consenso, ove si considerino le circostanze in cui si è svolta la fattispecie (sentenza, pag. 66).\n22. Il ricorrente critica la sentenza impugnata anche nella misura in cui i primi giudici hanno valutato a suo sfavore il fatto che egli avrebbe modificato versione dei fatti, sostenendo prima di avere solamente tentato e in seguito consumato un cunnilincto. Rileva, in estrema sintesi, che a meno di cadere in arbitrio da ciò la prima Corte non poteva trarre significative conclusioni sul dissenso della vittima. Il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso. La prima Corte non ha dedotto il mancato consenso della vittima dalla sola circostanza esposta nel gravame. Si è limitata a rilevare che la precisazione (cunnilincto tentato o consumato) apportata dal ricorrente durante il confronto con la vittima, all'interrogatorio davanti al GIAR e nel memoriale manoscritto non poteva che essere valutata come indizio a suo carico (accanto agli altri raccolti), ossia come improvvido tentativo di migliorare la propria posizione facendo credere di avere compiuto più di quanto pretendeva la vittima, in modo da rendere credibile che costei, almeno inizialmente, non aveva opposto alcuna resistenza (sentenza, 42 seg.). Un ragionamento del genere può semmai essere considerato opinabile, ma non ancora arbitrario. Discende che nella misura in cui è ammissibile, anche il ricorso di __________ si dimostra infondato.\nIII. Sulle spese\n23. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti. Sono posti quindi a loro carico in ragione di metà ciascuno (art. 240 cpv. 2 vCPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.\n2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.\n3. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia unica fr. 1'800.–\nb) spese fr. 200.–\nfr. 2'000.–\nsono posti a carico del ricorrenti in ragione di metà ciascuno.\n4. Intimazione a:\n– __________;\n– avv. __________;\n– __________;\n– avv. __________;\n– avv. __________ (per la parte civile);\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise criminali di Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}