{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Alla Corte di assise il ricorrente addebita altresì di avere trascurato che la congiunzione carnale è stato rapidissima e che non è stata usata forza fisica nei confronti della vittima. Egli trascura però che non occorreva una gran forza per abusare della parte lesa nelle circostanze descritte, date le precarie condizioni piscofisiche e lo stato di soggezione in cui essa si trovava, sola di notte in automobile con due agenti di polizia in un luogo appartato (sentenza, pag. 66 e 67). È vero che il tutto si è svolto nel lasso di pochi minuti (CCRP, sentenza del 29 ottobre 1996 pag. 16 consid. c). D'altro lato non vanno nemmeno dimenticate, però, le particolari sofferenze provocate alla vittima (sentenza, pag. 68). Quanto alla professione della donna, essa non basta per affermare – come fa il ricorrente – che costei non abbia subìto conseguenze psichiche importanti solo per essere un'“artista” da locale notturno. Anzi, un'argomentazione del genere tradisce spregio per la vittima e non merita altra disamina.\ne) Stando al ricorrente in concreto si riscontra violazione del principio di celerità garantito dall'art. 6 cpv. 1 CEDU. Già per questo motivo – egli assevera – la pena andava ulteriormente contenuta, tanto più che egli ha tenuto buona condotta dopo i fatti e si è reinserito nel frattempo nella società. Ancora una volta però la sentenza di assise resiste alla critica. Certo, il ricorrente non è stato giudicato in tempi rapidi, ove appena si consideri che l'inchiesta è stata aperta nel giugno del 1994 e che la sentenza impugnata è del 31 maggio 2000. Del lungo tempo trascorso e della buona condotta tenuta dal ricorrente dopo i fatti la prima Corte ha nondimeno tenuto calcolo, infliggendo all'imputato una pena assai inferiore a quella che avrebbe potuto irrogare senza tali fattori attenuanti. Discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato anche su quest'ultimo punto.\nII. Sul ricorso di __________\n16. Per gli stessi motivi addotti da __________ il ricorrente afferma che la Corte di assise non poteva condannarlo per coazione sessuale senza violare il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa. Già si è spiegato tuttavia che i primi giudici hanno statuito correttamente, dando concreto seguito al rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 30 giugno 1997. Prospettando al ricorrente l'imputazione di coazione sessuale sulla base delle indicazioni vincolanti contenute nella sentenza 20 maggio 1997 del Tribunale federale, la Corte delle assise criminali non ha perciò violato l'art. 214 vCPP. Si richiama, al riguardo, il consid. 2 che precede.\n17. Il ricorrente evoca sia la propria versione dei fatti sia quella della vittima facendo valere che, in fin dei conti, le rispettive dichiarazioni non presentano differenze sostanziali o rilevanti. Soggiunge di avere comunque chiarito in aula i motivi che lo avevano indotto a cambiare versione, allineandosi a quella della vittima. Così argomentando, tuttavia, egli trascura il limitato potere cognitivo di questa Corte chiamata a giudicare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente non dimostra, in altri termini, perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio ritenendo che le precisazioni e le sfumature apportate durante il confronto del 27 giugno 1994, come pure nel verbale del 28 giugno 1994 davanti al GIAR (act. 1.2.1) e nel memoriale scritto del 1° luglio 1994 (act. 2.1.3) – cunnilincto consumato invece che semplicemente tentato – mirassero solo in realtà a confortare la sua tesi, secondo cui egli ha desistito di propria iniziativa e non per le suppliche della vittima (sentenza, pag. 42).\n18. Riferendosi all'accertamento sul mancato consenso della vittima, il ricorrente riepiloga i motivi che hanno indotto i primi giudici a non credergli (ricorso ad 2.1.1). Egli però non soltanto non sostanzia alcun arbitrio, ma asserisce persino che le conclusioni alle quali i primi giudici sono giunti alle pag. 55 seg. della sentenza impugnata potrebbero, con talune riserve, essere condivise. A parere del ricorrente, non condivisibile è comunque il tentativo messo in atto dai primi giudici di integrare le considerazioni sul mancato consenso della vittima con le sette riflessioni riportate da pag. 58 a 60 della sentenza.\na) Come si è già rilevato trattando il ricorso parallelo, la prima Corte ha ritenuto inverosimile che la vittima abbia provocato gli agenti, sia perché dopo il lavoro essa voleva solo tornare a casa, sia perché essa non aveva motivo di rischiare il posto e il permesso di lavoro seducendo due agenti in servizio, sia perché essa era ancora sufficientemente lucida al momento di salire in auto, sia perché nulla giustifica la di lei repentina bramosia, sia perché la donna non ha chiesto denaro o favori agli agenti, sia perché l'angoscia da lei espressa in seguito al rapporto carnale non protetto subìto da __________ mal si concilierebbe con un consenso previo (sentenza, 58 seg.)."}