{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n15. Il ricorrente si duole, a parte tutto quanto precede, della pena irrogatagli, definita arbitrariamente severa. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo secondario (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\na) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti editali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nb) Nel commisurare la pena a carico degli imputati la Corte di assise ha anzitutto sottolineato la gravità oggettiva e soggettiva della loro colpa, per avere essi vilmente abusato – ancorché in modo diverso – di una donna indifesa venuta da lontano (dal Brasile) per assicurare il proprio sostentamento e quello della sua famiglia. Per quanto riguarda il ricorrente, che come il coimputato non ha per nulla collaborato, dimostrando mancanza di ravvedimento, i primi giudici hanno rilevato che costui non si è fatto scrupolo di delinquere, attentando gravemente alla libertà sessuale altrui senza adottare alcuna misura di prevenzione e causando così alla vittima ulteriore agitazione e preoccupazione. Dagli abusi subiti – ha soggiunto la prima Corte – la vittima ha inoltre patito sofferenze psichiche anche in seguito. A differenza di __________, condannato a 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente, la Corte di merito non ha ritenuto di poter infliggere al ricorrente una pena inferiore ai 2 anni di reclusione. Essa ha posto l'accento sul fatto che questi ha usato violenza carnale a una donna debole ed esposta, che al momento dei fatti egli aveva quarant'anni ed era padre di due figli, che per di più come sergente di polizia egli aveva accresciute responsabilità. Pur considerando a suo favore l'incensuratezza, la buona volontà messa in atto per ricostruirsi un futuro professionale dignitoso dopo avere perso un posto che molto amava, lo stato di incertezza dovuto alla chiusura del __________ (dove lavorava), il tempo trascorso dai fatti, gli anni passati nell'incertezza a causa del procedimento penale pendente, la prima Corte ha per finire ritenuto equo infliggere una pena da espiare. Essa ha comunque definito la sanzione mite per rapporto ad altri casi di stupro giudicati dalle Corti ticinesi, e persino per rapporto alla pena irrogata a __________, giustificando comprensione per il tempo trascorso e in particolare per la carcerazione che il condannato – ex agente di polizia – dovrà ancora espiare (sentenza, consid. 11).\nc) Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere violato la presunzione di innocenza considerando come fattore aggravante la mancata collaborazione. L'obiezione non ha consistenza. I primi giudici non hanno inasprito la condanna per mancata collaborazione; hanno ritenuto però che tale comportamento denotava mancanza di ravvedimento. Senza violare il diritto federale, essi potevano quindi tenerne conto nella commisurazione della pena."}