{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n11. Il ricorrente insiste sul consenso della donna, richiamando il parere del dott. __________ (perito di parte), secondo cui nella posizione indicata dalla documentazione agli atti non sarebbe stato possibile per lui congiungersi con la vittima sul sedile posteriore del veicolo. La Corte di assise non ha mancato di soffermarsi sul parere di quel medico, ma per finire non lo ha ritenuto concludente, la documentazione fotografica costituendo soltanto una rappresentazione sommaria, approssimativa, non potendosi evidentemente esigere dalla vittima, effigiata nelle fotografie, di riportare con assoluta esattezza tutto quanto era accaduto quella notte (sentenza, pag. 61). La prima Corte ha valutato con riserbo la ricostruzione fotografica anche perché essa non è stata mostrata a __________ per verificarne l'esattezza. Se ciò fosse avvenuto sarebbero emersi errori per quanto riguarda le didascalie delle immagini inerenti agli abusi di __________. I primi giudici hanno perciò ritenuto che tale documentazione andasse integrata con le dichiarazioni della donna, dalla quale non si poteva pretendere la descrizione di ogni singolo dettaglio, avuto riguardo al suo stato psicofisico e alle circostanze del caso. Decisivo per i primi giudici è che la donna ha saputo descrivere gli attimi salienti in modo lucido, senza confondere gli agenti e senza sbagliarsi sulla successione degli accadimenti. La prima Corte ha quindi rilevato che, comunque fosse, il rapporto sessuale c'era stato: poteva essere stato consumato nella posizione indicata dalla vittima oppure in quella descritta dal ricorrente, poco importa. Decisivo era il problema del consenso (sentenza, pag. 62 segg.), che la Corte ha scartato in base a svariate considerazioni (sentenza, pag. 58 a 60), tra cui l'agitazione e la prostrazione da lei manifestata al momento del rientro ad __________ (sentenza, pag. 55 seg.) e lo stato depressivo palesato in seguito (sentenza, pag. 56). Perché, di fronte a queste puntuali considerazioni, la Corte di merito si sarebbe sospinta in arbitrio conferendo scarsa rilevanza al citato parere medico e non credendo al consenso della vittima, il ricorrente non dimostra. Egli si limita sostanzialmente a criticare il giudizio impugnato come se si rivolgesse a un'autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo. Anche il richiamo al principio in dubio pro reo è infruttuoso, poiché la Corte di merito non lo ha condannato per non aver recato la prova della sua innocenza, né essa aveva serio motivo per dubitare della sua colpevolezza una volta apprezzate – in modo non arbitrario, come detto – le prove raccolte (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti).\n12. Il ricorrente fa notare che un altro importante indizio conforta il comportamento tutt'altro che passivo della donna, lo stesso atto di accusa rimproverandogli di avere commesso atti sessuali dopo “avere scostato, rispettivamente spostato lateralmente le mutande della donna”. Tale circostanza non soltanto non è provata, ma non è nemmeno vera, __________ avendo dichiarato che la vittima si era levata lo slip durante il tragitto in auto ed egli stesso avendo sempre confermato di avere visto il pube della donna e di avere compiuto la congiunzione quando lei non portava alcunché. A parere del ricorrente, inoltre, il modo in cui ciò sarebbe avvenuto è impossibile qualora egli avesse dovuto scostare l'indumento. Anche __________, che ha ammesso di avere praticato alla donna un cunnulincto, ha detto di avere avuto una percezione “che più immediata e diretta di così non può esistere”. Non sussistendo prova di concertazione tra imputati, il ricorrente dà quindi per acquisito che la donna si sia effettivamente tolta lo slip, a dimostrazione del suo comportamento attivo e provocante, onde ulteriori e insopprimibili dubbi sulla loro colpevolezza di lui. Se non che, a ben vedere, egli persiste nel prospettare a questa Corte il suo punto di vista soggettivo sullo svolgimento dei fatti, senza dimostrare alcun arbitrio dei primi giudici. Per di più il ricorrente reitera in argomenti che non mancano di temerarietà e sui quali non mette conto di ripetersi (CCRP, sentenza del 29 ottobre 1996 tra le parti, consid. 3b).\n13. Il ricorrente reputa arbitrario credere che la vittima, giunta ad __________ dopo il preteso atto di violenza, si sia fatta riaccompagnare a __________ dagli stessi autori dell'abuso per cercare la borsetta smarrita. In un comportamento del genere egli scorge un'attitudine conciliante, ben lungi dalla paura e dalla disperazione. Egli non spiega però perché la Corte di assise avrebbe commesso arbitrio ritenendo la vittima mirasse almeno a rimediare il pregiudizio economico che essa avrebbe patito qualora le fosse toccato di sostituire il cilindro della serratura del palazzo. Del resto non si vede ormai quali timori dovesse nutrire ancora la donna, dato che i prevenuti cercavano ormai di rassicurarla (sentenza, pag. 60).\n14. Al punto 1.10 del gravame il ricorrente critica la sentenza impugnata nella misura in cui considera a favore della credibilità della vittima i sentimenti di disperazione e di prostrazione da questa manifestati al rientro ad __________. La natura appellatoria delle doglianze risulta però evidente e non rende in ogni modo arbitrario, nel suo esito, il convincimento dei primi giudici, fondato sulle considerazioni riportate alle pag. 55 seg. e 57 a 59 della sentenza impugnata."}