{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. A parere del ricorrente sono in ogni modo arbitrari gli accertamenti sul modo con cui la congiunzione carnale sarebbe avvenuta. Egli ricorda che l'intervento a __________ è avvenuto tra le ore 3.20 e le 3.30, che alle ore 3.43 tutti si trovavano già sulla via del secondo rientro ad __________, dopo avere recuperato la borsetta della vittima, e che __________ ha telefonato in polizia alle ore 4.15. Premesso che la stazione di __________ dista da __________ circa 10.5 km e che da __________ ad __________ vi sono circa 7.2 km, egli sostiene che a una velocità di circa 80 km/h si impiegherebbero 7.9, rispettivamente 5.4 minuti per percorrere quelle due tratte. Dato che alle ore 3.43 essi stavano rientrando ad __________ per la seconda volta, la fermata nel luogo appartato a __________ – a suo modo di vedere – è durata al massimo 4 muniti e ancora meno se essi sono partiti un po' più tardi e se erano più vicini ad __________ al momento della chiamata della centrale operativa. In meno di quattro minuti, afferma il ricorrente, non si può raggiungere l'acme di eccitazione, tanto meno se si toglie il tempo necessario per passare in due dai sedili anteriori a quelli posteriori.\nL'argomentazione è ancora una volta inconsistente. Intanto non è provato che al momento in cui la centrale operativa ha sollecitato l'intervento degli agenti ad __________ (ore 3.43: sentenza, pag. 24) costoro stessero riaccompagnando a casa la donna dopo il ricupero della borsetta, del cui smarrimento essa si era accorta poco prima di __________. Certo, in un verbale del 27 giugno 1994 __________ ha dichiarato ciò (act. 2.1.1, pag. 3). Il ricorrente si è invece limitato a dire che, una volta condotta per la seconda volta la donna da __________ ad __________, essi hanno puntato su via __________, ad __________, dove “via radio poco prima ci avevano comunicato la presenza di un motociclista sospetto” (act. 2.2.1). Non ha preteso perciò che tale comunicazione sia avvenuta al momento in cui essi stavano dirigendosi verso __________ dopo avere recuperato la borsetta. Risulta soltanto che in seguito (alle ore 3.53) la centrale ha dato loro le indicazioni richieste (sentenza, pag. 24). L'orario fornito dal ricorrente per situare quell'evento contraddice peraltro quanto riferito da egli medesimo. Se gli agenti hanno raggiunto __________ alle ore 3.20, come preteso dal ricorrente (__________ha però riferito che il fatto si situa alle ore 3.30), è inverosimile che alle 3.43 gli agenti si trovassero per la seconda volta sulla tratta __________–__________.\nBasti pensare che essi si erano dovuti fermare a __________ e compiere un giro di ispezione attraverso vie del borgo, che solo in seguito hanno raggiunto __________, sostandovi quanto necessario per compiere gli atti incriminati, e che quindi sono ripartiti alla volta di __________ (dove si sono brevemente fermati), tornando però a __________ e cercare la borsetta smarrita (act. 2.2.1, pag. 3) e infine fare di nuovo rientro ad __________. Visti tali spostamenti, è escluso che alle ore 3.43 essi stessero rientrando per la seconda volta ad __________ con la vittima. Considerato d'altro canto che gli imputati non contestano di avere compiuto gli atti sessuali descritti nell'atto di accusa, l'ammissibilità di argomenti del genere appare persino dubbia, la prima Corte avendo in ogni modo escluso un atteggiamento consenziente della vittima, e per molteplici ragioni."}