{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn realtà il ricorrente non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata. Valutando la credibilità di __________, la Corte di assise non ha infatti disconosciuto né la professione di lei né la notevole quantità d'alcol da essa ingerito prima di lasciare __________. Ricordate le svariate e contraddittorie versioni dei prevenuti, i primi giudici hanno nondimeno scartato la tesi della provocazione o anche solo del consenso della vittima, rilevando che una volta finito il lavoro quest'ultima voleva tornare a casa senza essere coinvolta nel diverbio tra le due colleghe, onde la richiesta di salire sull'auto della polizia e il comportamento tranquillo tenuto nel viaggio verso __________. La Corte ha poi considerato inverosimile che una donna come la vittima, di età adulta, con oneri familiari, bisognosa di un posto e di un permesso di lavoro, abbia improvvisamente cominciato a provocare due agenti di polizia a lei sconosciuti. Ancorché ebbra – ha soggiunto la Corte – essa ha dimostrato sufficiente lucidità quando è salita in auto; non è quindi verosimile che di punto in bianco essa abbia mutato umore, lasciandosi andare a comportamenti indecorosi. Del resto essa non ha chiesto denaro agli agenti né prima, né durante, né dopo l'accaduto. La Corte ha pure scartato eventuali interessi personali (ottenimento di future protezioni, compiacenza e amicizia da parte degli agenti), giacché in tal caso essa avrebbe preteso almeno l'uso di un profilattico. In ultima analisi la Corte ha considerato inverosimile che la donna, attiva nell'ambiente dei locali notturni, abbia consentito ad avere un rapporto sessuale non protetto, tant'è che, resasene conto, essa ha immediatamente temuto il peggio, a dimostrazione della relativa lucidità in cui si trovava, e che, rientrata a casa, ha protestato davanti al datore di lavoro e ha inveito contro gli agenti che erano ricomparsi dopo la telefonata di quest'ultimo. Che la donna fosse agitata risultava anche dalla circostanza che essa nemmeno si era accorta di avere smarrito la borsetta con le chiavi del palazzo, la cui perdita le sarebbe costata la sostituzione del cilindro. Sostenere di fronte ad argomentazioni del genere che la Corte di assise ha affrontato il problema della credibilità della vittima in modo superficiale sfiora la temerarietà.\n7. Assevera il ricorrente che se gli agenti fossero stati in preda a incontenibile bramosia, ci si sarebbe dovuti interrogare perché essi si siano anzitutto recati a __________ per l'intervento di servizio con la vittima a bordo dell'automobile. Se non che, a prescindere dal fatto che i primi giudici – vista la reticenza dei prevenuti – hanno lasciato indeciso il quesito di sapere se la decisione di compiere abusi sessuali sia stata presa prima o dopo la fermata a __________, ritenendo esclusa una provocazione da parte della vittima (sentenza, pag. 64 e 65), l'obiezione è palesemente appellatoria e come tale inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. L'interessato soggiunge che non voleva nemmeno lasciar salire la donna in auto, a dimostrazione che non aveva cattive intenzioni; se poi egli si è comportato diversamente, ciò può ricondursi soltanto a eccitazione provocata dalla donna. Ancora un volta però egli si avvale di un ragionamento prettamente appellatorio e comunque equivoco. La prima Corte non ha infatti rimproverato agli imputati di avere preso con sé la vittima perché intenzionati fin dall'inizio ad abusare di lei. Ha fatto loro carico di avere approfittato dell'occasione, per divertimento, deviando a un certo momento dalla strada cantonale in un luogo appartato (sentenza, pag. 65).\n8. Il ricorrente sostiene che l'amnesia della vittima circa la fermata a __________, trasformatasi in negazione, è sospetta, poiché mirata per finire a nascondere una circostanza per lei compromettente. Come si è detto però, anche su questo punto la Corte di assise si è compiutamente diffusa, rilevando che la vittima non aveva alcuna ragione di ricordare quell'evento, poiché – contrariamente a quanto pretendevano gli imputati – durante la fermata non era accaduto nulla di particolare mentre il ricorrente conversava con il funzionario delle ferrovie, né essa aveva motivo per sottacere intenzionalmente la trasferta a __________ (sopra, consid. 5a). Nemmeno ora il ricorrente spiega perché la Corte di merito sarebbe trascesa in arbitrio ritenendo ininfluente la mancata rievocazione da parte della vittima dell'esatto tragitto percorso.\n9. Secondo il ricorrente la Corte di assise gli ha negato credibilità rimproverandogli anche ambigue e incostanti dichiarazioni sullo svolgimento dei fatti. Così facendo, tuttavia, essa avrebbe conferito peso soverchio a dettagli di scarso rilievo, trascurando il punto più importante sul quale le versioni concordano, ossia che anche la vittima dichiara di essere uscita dall'automobile. Formulato in tal modo, il ricorso sfugge però a una sostanziata censura di arbitrio; in realtà la Corte di assise ha affrontato il problema con argomentazioni ben più diffuse, sia per quanto riguarda le contraddizioni e imprecisioni nelle quali è caduto __________, sia per quanto riguarda le differenze – di non poco conto – riscontrate nelle esposizioni dei fatti tra i due (sentenza, pag. 41 segg.)."}