{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA mente dei primi giudici, __________ ha proposto una simile versione dopo essersi reso conto che quanto dichiarato in precedenza, ovvero che la vittima avrebbe cominciato repentinamente e focosamente a provocarli con gesti osceni e parole scurrili, non era più sostenibile, tanto meno considerando che la donna neppure lo conosceva e che a un certo momento si era perfino assopita. Donde la necessità – secondo la Corte – di rendere credibile la precedente versione, facendo cominciare già a __________ le provocazioni. Ma ciò è apparso alla Corte inattendibile, già per il fatto che in aula __________ non aveva saputo spiegare come mai gli fosse tornato alla memoria un particolare tanto importante solo dopo sei anni. In realtà – ha ritenuto la Corte – __________ ricorreva a un espediente, dopo avere capito che era inutile insistere asserendo di avere ceduto alla repentina, smodata e pervicace bramosia della vittima. Quanto al ricorrente, egli si era inserito per così dire “nella scia delle novità”, confermando che al momento di risalire in auto egli aveva notato i due toccarsi, senza saper spiegare tuttavia perché, dall'alto del suo grado e della sua pluriennale esperienza, non avesse immediatamente redarguito il subalterno, salvo giustificarsi nel senso di essersi lasciato andare all'eccitazione. Il che non appariva verosimile, ove appena si pensi invece che egli aveva compiuto un giro di ricognizione a __________ per trovare la ragazza segnalata da __________ e che solo nel viaggio di ritorno verso __________ egli aveva deviato sulla sinistra, a suo dire su invito della passeggera e senza l'intenzione di farsi coinvolgere nei “giochi” in atto tra lei e __________, salvo cedere poi alla tentazione (sentenza, pag. 38 seg.).\nCiò posto, la Corte di assise ha escluso che __________ abbia provocato in qualche modo __________ alla stazione di __________. Anzi, essa nemmeno si era accorta di quella sosta. Per di più, essa non aveva ragione per nascondere intenzionalmente la fermata a __________; se mai aveva interesse a segnalarla, considerato che era realmente avvenuta e che essa non poteva sapere che gli agenti avessero inizialmente deciso di sottacerla al Procuratore pubblico. Gli abusi di __________ – ha concluso la prima Corte – non erano in alcun nesso con __________. L'unica questione da risolvere era, secondo la Corte, quella di esaminare la seconda versione dei prevenuti, fondata sulle pretese provocazioni (negate dalla vittima) dopo che l'automobile era partita da __________ (sentenza, pag. 40 seg.).\nb) Come si è visto, il ricorrente invoca il verbale del 5 luglio 1994, ribadendo di avere dichiarato al Procuratore pubblico di avere constatato, non appena uscito dalla stazione di __________, che il suo collega e la donna si stavano toccando. Il che è vero, nonostante gli fosse stata prospettata la diversa versione di __________, stando al quale le provocazioni erano cominciate solo più tardi (act. 2.2.2, pag. 3). Nel risultato, però, nulla cambia. Il ricorrente in effetti non pretende di avere poi mantenuto tale versione, né asserisce che __________ abbia mai corretto la propria versione, adattandola alla sua. La Corte di assise non ha quindi commesso arbitrio rifiutando di credere credendo a un simile svolgimento dei fatti. Inoltre il ricorrente trascura che i primi giudici hanno ritenuto insostenibile la (nuova) versione prospettata da __________ anche per altre ragioni, non ritenendo verosimile che un sergente di polizia con numerosi anni di servizio, come il ricorrente, avesse tollerato gli atteggiamenti sconvenienti riferiti dal più giovane subalterno lasciandosi invece pervadere da irrefrenabile pulsione sessuale mentre si trovava alla guida dell'automobile di servizio (sentenza, pag. 39 seg.).\nc) Il ricorrente definisce arbitrario sostenere che agli approcci tra __________ e la donna sarebbe seguita, in rapida e travolgente successione, l'incontrollabile sua eccitazione, ove appena si pensi che egli si trovava alla guida ed effettuava controlli. Se non che, come si è visto, la prima Corte non ha affatto accertato che egli abbia assistito alle effusioni del collega già a __________; anzi, ha ritenuto inverosimile che il ricorrente circolasse per le vie di __________ con a fianco il collega che si abbandonava ad atti sconvenienti con una “artista” ubriaca (sentenza, pag. 40). Non serio, al proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.\n6. Il ricorrente si duole che i primi giudici, anziché chiarire come mai due agenti di polizia comportatisi sempre in modo normale si siano lasciati prendere tutt'a un tratto da incontenibile lussuria per una ballerina ebbra, si siano limitati a domandarsi per quali ragioni la donna si sarebbe fatta prendere da irrefrenabile libido dinanzi ad agenti di polizia a lei sconosciuti. La Corte avrebbe disconosciuto così con arbitrio che un'“artista” da locale notturno possa realmente dar corso a una provocazione erotica. Secondo il ricorrente, la Corte di assise doveva altresì considerare gli effetti dell'alcol, suscettibile di provocare disinibizione, stimolo e cambiamento di umore."}