{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere dato arbitrariamente peso al fatto che nel primo verbale egli e __________ avevano sostenuto di essersi recati alla stazione di __________ per sbrigare l'intervento richiesto dal noto __________ prima di giungere a __________, ovvero prima di entrare nell'__________, sottacendo che in realtà la trasferta era avvenuta in seguito e con __________ a bordo dell'automobile di servizio. Il ricorrente evoca i successivi verbali, in cui ha spontaneamente corretto la propria versione, ma l'argomento non gli è di sussidio. La Corte di assise ha adombrato l'eventualità che la bugia fosse dovuta a una preventiva concertazione tra i due agenti. Costoro – essa ha spiegato – non soltanto hanno intenzionalmente omesso di annotare nel rapporto di servizio l'orario dell'intervento, come pure l'orario dell'intervento ad __________, ma nemmeno hanno dato ragguagli sul controllo dell'orario di chiusura del night ove si erano fermati. La Corte non ha mancato di soggiungere che i due hanno poi chiarito la loro posizione, giustificando l'incompletezza del rapporto con il timore di misure disciplinari, ma ha giudicato un comportamento del genere negativamente, come indizio di scarsa credibilità. Ora, non si vede perché la Corte di assise sarebbe caduta in arbitrio traendo una conclusione del genere. Il ricorrente ripete di avere mentito solo per sottacere una trasgressione ai doveri di servizio; avesse avuto cattiva coscienza per quanto accaduto poi alla passeggera, egli non avrebbe certo ammesso la congiunzione carnale. Se non che, l'argomento è appellatorio e come tale inammissibile. D'altro canto, come si vedrà ancora in seguito, i primi giudici hanno considerato poco credibili gli agenti anche per altre serie ragioni e non solo per il solo fatto che essi hanno inizialmente mentito sui momento in cui sono intervenuti presso la stazione di __________.\n5. Il ricorrente addebita altresì alla prima Corte di un ulteriore arbitrio per avere considerato a suo sfavore il fatto che al pubblico dibattimento, a 6 anni di distanza, __________ ha modificato la propria versione dei fatti, asserendo per la prima volta che __________ avrebbe cominciato con le effusioni nei suoi confronti già presso la stazione di __________, mentre egli attendeva in auto che il suo superiore sbrigasse l'intervento chiesto dal funzionario FFS. Il ricorrente sottolinea però di avere dichiarato la stessa cosa già nel verbale del 5 luglio 1994, quando aveva raccontato che, uscito dalla stazione di __________, egli aveva notato __________ e la donna che si toccavano, e la donna più dell'uomo. Contesta perciò di essersi inserito nella scia delle nuove dichiarazioni del collega e assevera che la verità è proprio quella secondo cui gli approcci sono cominciati già a __________, che le provocazioni sono diventate man mano più pesanti durante il viaggio ad __________ e che in tale crescendo di eccitazione egli aveva deciso per finire di imboscare il veicolo.\na) Nel valutare la credibilità degli imputati la Corte di assise ha ricordato in primo luogo – come detto – le bugie da loro proferite sull'orario degli spostamenti e degli interventi. Essa non ha poi mancato di rilevare che già inizialmente i prevenuti avevano preteso di essere stati provocati pesantemente dalla donna non appena partiti da __________, durante il tragitto verso __________. Se non che, nei successivi verbali essi avevano corretto le loro versioni, fino ad ammettere che alla partenza da __________ la donna era tranquilla e che le provocazioni erano cominciate solo dopo __________, durante il viaggio verso __________ (sentenza, pag. 30 segg.). Constatato che il comportamento della parte lesa durante la trasferta da __________ a __________ evocato dai prevenuti nella loro seconda versione non si discostava molto da quanto l'interessata medesima aveva dichiarato sin dall'inizio al Procuratore pubblico, cui essa aveva detto di essersi a un certo momento assopita, e che davanti agli inquirenti la donna non ha aveva menzionato né rammentato la trasferta a __________ (sentenza, pag. 37), la prima Corte ha definito inconsistente l'argomentazione degli imputati, stando ai quali la donna aveva volutamente sottaciuto le effusioni a __________ per non dover ammettere di avere avanzato profferte sin da quel momento. Anzi, la Corte ha manifestato sorpresa per il fatto che a sei anni di distanza e per la prima volta __________ sostenesse che le provocazioni della parte lesa erano cominciate già a __________ e che vicendevoli moine viepiù licenziose sarebbero continuate anche dopo il ritorno del superiore (sentenza, pag. 37 seg.)."}