{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nh) Il ricorrente asserisce inoltre che al momento di emanare l'atto di accusa il Procuratore pubblico ha fatto un scelta precisa, abbandonando per atti concludenti l'accusa di violenza carnale. Per riproporla, egli avrebbe dovuto addurre fatti e mezzi di prova emersi successivamente (art. 171l vCPP). La tesi è infondata. Optando per una qualifica giuridica (errata) piuttosto che per un'altra – ossia deferendo l'imputato alla Corte di assise per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere invece che per violenza carnale o coazione sessuale (reati comunque presi in considerazione nella fase istruttoria: act. 1.2.1/1.2.2) – il Procuratore pubblico non poteva precludere al giudice la possibilità di applicare correttamente il diritto. Anzi, in ossequio agli art. 214 e 215 vCPP la Corte avrebbe finanche dovuto porre rimedio all'errore del magistrato inquirente.\ni) Il ricorrente sostiene infine che la modifica dell'atto di accusa avvenuta a 5 anni e 6 mesi dall'emanazione di quello originario viola l'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, il quale garantisce a ogni accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa. L'obiezione tuttavia cade nel vuoto, giacché la citata norma non impedisce al giudice di merito di pronunciare in un secondo tempo una condanna per un reato diverso da quello prospettato dall'atto di accusa originario, a condizione – come detto – che sia rispettato il diritto dell'imputato di essere sentito (DTF 126 I 19 consid. 2a).\n3. Per quanto riguarda l'accertamento secondo cui, quella sera, __________ aveva bevuto molto, il ricorrente fa valere anzitutto che le testimonianze raccolte attestano soltanto l'ubriachezza della donna al momento in cui essa si trovava ancora nell'esercizio pubblico e non quando è salita nell'automobile della polizia. A quel momento – egli soggiunge – nessuno l'ha vista in stato alterato. Al contrario: essa era stata in grado di esprimersi in modo lucido, chiedendo spontaneamente di essere accompagnata a casa dagli imputati perché non voleva essere coinvolta nella lite sorta tra due colleghe. Inoltre nel verbale del 26 giugno 1994 essa aveva riconosciuto di essersi trovata in condizioni accettabili, capace di intendere e volere, che nel successivo verbale di quel giorno aveva precisato di essersi sentita meglio dopo avere provocato il vomito, pur non avendo forza nella braccia e nelle gambe. Anche la barmaid __________ aveva detto al gerente __________ che la donna quella sera era “una via di mezzo tra il normale e l'ubriaco”, mentre l'amica __________ aveva riferito di averla vista salire sull'auto di pattuglia spontaneamente, dopo essersi rifiutata di rientrare con il pulmino. Così, opina il ricorrente, la stessa parte lesa ha smentito l'accertamento dei giudici, secondo cui essa avrebbe provocato il vomito solo poco prima di lasciare il night. Non gli si può quindi rimproverare – egli conclude – di non essersi accorto che la donna fosse ubriaca e contraddittorio sarebbe accertare che “__________ ” era relativamente lucida e capace di condursi (sentenza, pag. 58), essendo abituata a bere, salvo poi definire egli stesso un bugiardo per non essersi accorto, nonostante l'esperienza professionale, che l'interessata denotava evidenti segni di ubriachezza.\nLe censure sfiorano il pretesto. La prima Corte non ha accertato infatti che la donna si trovasse in uno stato tale da non consentirle di reggersi in piedi o di ragionare o di capire quello che le stava succedendo intorno (sentenza, pag. 29). In condizioni simili non vi sarebbero nemmeno stati motivi per scartare l'applicabilità dell'art. 191 CP, giacché la vittima si sarebbe trovata verosimilmente in uno stato di totale inettitudine a resistere. La Corte di merito ha accertato invece che, per quanto avvezza al consumo di alcol e sebbene avesse vomitato, la donna dava pur sempre segni evidenti di etilismo, come avevano notato __________, addetto al controllo e allo spaccio di champagne, la collega __________ e la barmaid __________. Né va scordato che quella sera __________ aveva bevuto, oltre un gin tonic, circa 5 bottiglie di champagne (sentenza, 28). Ritenendo che gli agenti di polizia presenti alla chiusura del night non potevano non rendersi conto delle reali condizioni psicofisiche della vittima, i primi giudici non sono perciò caduti in arbitrio. Poco importa che al momento di salire in macchina la donna si sia comportata normalmente e non abbia più vomitato dopo la chiusura del locale; poco importa altresì che il ricorrente nemmeno avesse visto la ragazza all'interno del night (circostanza comunque smentita in istruttoria dallo stesso ricorrente, il quale ha persino ammesso che costei gli si era avvicinata mentre si stava chiudendo il locale: act. 2.2.2, pag. 1). Nelle circostanze descritte non è sicuramente arbitrario ritenere che, al momento di salire in automobile, le condizioni della donna non potevano essere migliorate al punto da far credere al ricorrente che essa si trovasse in uno stato psicofisico normale. A nulla rileva disquisire se essa abbia vomitato prima o dopo la chiusura del night: ciò è infatti avvenuto, nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, nell'imminenza del diverbio scoppiato tra le due colleghe (sentenza, pag. 26). E il ricorrente non contesta che il momento fosse proprio quello della chiusura del locale."}