{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) In realtà, accogliendo il ricorso dell'imputato per errata applicazione dell'art. 191 CP, in concreto il Tribunale federale ha finanche posto il ricorrente in una situazione peggiore rispetto a quella in cui egli si trovava dopo la condanna da parte delle autorità cantonali. Il condannato è stato infatti chiamato a rispondere di un reato più grave (violenza carnale) per rapporto a quello formante oggetto della condanna (atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere). L'art. 190 cpv. 1 CP (violenza carnale) prevede in effetti la reclusione fino a 10 anni, come pure l'art. 191 CP (atti sessuali con persone inette a resistere o incapaci di discernimento), che prevede però anche la sola detenzione. A parte il fatto però che nella sua sentenza il Tribunale federale non ha più accennato al divieto della reformatio in peius (contrariamente, per esempio, a quanto figurava in DTF 111 IV 55 e nella DTF inedita del 30 settembre 1994 in re M., consid. 2c), a tale inconveniente l'imputato avrebbe potuto ovviare ritirando il ricorso a questa Corte prima che il 30 giugno 1997 si disponesse il rinvio alle assise. Per di più, e comunque sia, la nuova Corte di assise ha condannato il ricorrente – come l'altro imputato – a una pena inferiore rispetto a quella pronunciata il 31 gennaio 1996. Così facendo, essa ha rispettato sia il prescritto secondo cui le autorità chiamate a statuire su un causa che è stata loro rinviata per nuovo giudizio conformemente all'art. 277ter PP possono pronunciarsi solo sui punti rimessi in questione dal Tribunale federale anche se sotto il profilo formale la decisone impugnata è stata annullata per intero, sia il divieto della reformatio in peius, che vale anche per la Corte di cassazione penale del Tribunale federale: art. 227 cpv. 2 PP (DTF 110 IV 116). E tale precetto non è violato se, nel suo risultato, la condanna presa in seguito al rinvio del Tribunale federale non è più grave rispetto a quella presa con la sentenza annullata (DTF 117 IV 106 consid. c; cfr. anche DTF 111 IV 55).\nf) Il ricorrente, per la verità, intravede una reformatio in peius già per il fatto che gli è stato contestato un reato più grave di quello figurante nell'atto di accusa originario. A ragione però la prima Corte rispinto tale censura. Richiamata la mancanza di una norma cantonale specifica che regoli la questione, essa ha per finire stabilito che il divieto in rassegna si riferisce soltanto all'aumento di pena e non alla prospettazione di un reato più grave (sentenza, pag. 7). La possibilità di contestare al prevenuto un'imputazione più grave rispetto a quella contenuta nell'atto di accusa è per altro prevista dall'art. 215 vCPP. Come detto, anche l'autorità di ricorso – soprattutto di fronte a un rinvio del Tribunale federale – deve poter rimediare a errate qualifiche giuridiche, rinviando gli atti alla Corte di merito perché emendi l'atto di accusa, seppure il ricorso sia stato presentato dal prevenuto. In simile ipotesi ci si può domandare, ove il rinvio non faccia seguito – come in concreto –a una decisione del Tribunale federale, se questa Corte non debba previamente offrire all'imputato la possibilità di ritirare il ricorso. Nella fattispecie l'interrogativo può rimanere aperto, giacché nulla impediva al ricorrente di ritirare il ricorso prima che questa Corte ritornasse gli atti alle assise. Per il resto, come si è visto, la Corte di assise non ha aggravato la pena dell'imputato. Non giova dunque approfondire la questione di sapere se essa potesse farlo (in senso negativo, con riferimento a DTF 110 IV 116, Schmid, Strafprozessrecht, 2ª edizione, Zurigo 1993, n. 984 segg.).\ng) Il ricorrente invoca l'opinione di Piquerez, il quale reputa che, dandosi un ricorso del prevenuto, un rinvio dell'autorità superiore a quella inferiore per correggere un'errata qualifica giuridica della fattispecie è possibile solo nella misura in cui tale cambiamento non implichi una comminatoria di pena più grave (Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 3352). Il fatto però che, a differenza dell'art. 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), l'art. 190 cpv. 1 CP (violenza carnale) non preveda la possibilità della detenzione, bensì la sola reclusione, poco importa nella fattispecie. Sia la Corte di assise (sentenza del 31 gennaio 1996), sia questa Corte (sentenza del 29 ottobre 1996) hanno irrogato al ricorrente la pena della reclusione (3 anni e sei mesi, rispettivamente 3 anni). Con il giudizio ora impugnato la Corte di assise ha ulteriormente ridotto la condanna, infliggendo 2 anni di reclusione. Dall'inasprimento della comminatoria di pena (art. 190 n. 1 CP) rispetto al primo processo il ricorrente non ha subìto perciò pregiudizio. Certo, non è stato possibile pronunciare la mera detenzione, che l'art. 190 n. 1 CP esclude. Ma anche in precedenza, il ricorrente non aveva ottenuto la detenzione, per quanto sotto il profilo dell'art. 191 CP ciò fosse teoricamente possibile. Dalla comminatoria di pena più severa non gli è pertanto derivato scapito, dato anche che – per finire – fosse stato condannato a 2 anni di detenzione, al posto di due anni di reclusione, non avrebbe tratto apprezzabili benefici. Del resto, volendo anche seguire il ricorrente nella sua impostazione, rimarrebbe pur sempre da verificare se nelle circostanze concrete il preteso divieto della reformatio in peius osterebbe all'esecuzione del vincolante rinvio del Tribunale federale (art. 277ter cpv. 2 PP). Questione che verosimilmente andrebbe risolta in senso negativo."}