{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) La soluzione adottata dai primi giudici sfugge alla critica. Che la qualifica giuridica del reato prospettato nell'atto di accusa possa mutare nel corso del dibattimento è espressamente stabilito dagli art. 214 e 215 vCPP (come pure dall'art. 250 nCPP) e trova riscontro nel principio secondo cui il giudice è vincolato unicamente alla fattispecie che sta alla base dell'atto di accusa e non alla sussunzione giuridica operata dal magistrato inquirente (DTF 126 I 19 consid. 2a). Certo, prima che la Corte di assise si pronunci all'imputato vanno garantiti i diritti di parte (in specie il diritto di essere sentito) sgorganti dalle citate norme. La nuova imputazione gli deve quindi essere prospettata prima della discussione, al più tardi prima della posa dei quesiti (art. 214 vCPP), dandosi il caso mediante un nuovo atto di accusa, qualora egli non rinunci al rimando (art. 215 vCPP). L'imputato, in altri termini, deve essere posto nella condizione di difendersi adeguatamente dalla nuova imputazione (sul problema cfr. DTF 126 I 19 consid. 2c/aa).\nCiò non è avvenuto nell'ambito dei dibattimenti che hanno condotto alla sentenza emanata dalla Corte di assise il 29 ottobre 1996: né il Procuratore pubblico né i giudici di allora avevano infatti ritenuto di dover prospettare al prevenuto un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa. Nemmeno questa Corte, per altro, ne aveva ravvisato la necessità, avendo essa confermato la condanna per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Il che non giova tuttavia al ricorrente. Il Tribunale federale ha intravisto difatti un'altra qualifica del reato e ha rinviato gli atti all'autorità cantonale per esaminare se i prevenuti potessero essere ritenuti colpevoli di violenza carnale, rispettivamente di coazione sessuale. Con tale decisione il Tribunale federale – come rileva giustamente la Corte di assise – ha posto i prevenuti nella situazione in cui essi si trovavano prima dell'inizio dei dibattimenti, tanto che le assise chiamate a statuire sul rinvio disposto da questa Corte hanno sollecitamente prospettato ai prevenuti le nuove imputazioni, ricordando loro i diritti contemplati dagli art. 214 e 215 vCPP. Così facendo la Corte di merito ha creato le premesse per applicare il diritto secondo le indicazioni vincolanti del Tribunale federale (art. 277ter PP): da un parte ha formalizzato l'imputazione che la Corte di assise di allora avrebbe dovuto prospettare ai prevenuti e dall'altra ha garantito a questi ultimi il diritto di difendersi adeguatamente dalla mutata imputazione (DTF126 I 23). Un siffatto modo di procedere va esente da critiche.\nd) È vero che, a mente di questa Corte, un prevenuto poteva essere condannato per una diversa imputazione soltanto ove essa gli fosse contestata, con possibilità di discuterla, al dibattimento (art. 214 vCPP), oppure ove si fosse proceduto conformemente all'art. 215 vCPP, rispettando il suo diritto di essere sentito, giacché eventuali disattenzioni non potevano essere sanate in sede di ricorso (CCRP, sentenza del 10 maggio 1995 consid.3.2, massimato in Rep. 1986 pag. 153 seg.). In quel caso la Corte aveva ritenuto che l'ambito del giudizio di prima sede – e, di conseguenza, quello della Corte di cassazione e di revisione penale – è determinato dai quesiti accettati dalle parti (art. 202 cpv. 2 e 203 cpv. 1 vCPP; analogamente: CCRP, sentenza dell'11 giugno 1980 in re D. consid. 1.4). Tanto più considerando il limitato spazio consentito al Procuratore pubblico e alla parte civile nell'impugnare decisioni assolutorie (CCRP, sentenza del 10 maggio 1985 in Ministero Pubblico c. S., consid. 3.2). Confermare un orientamento del genere significherebbe però prescindere dalle indicazioni disposte dal Tribunale federale in virtù dell'art. 277ter cpv. 2 PP e, quindi, vanificare la corretta applicazione della legge (DTF inedita del 17 novembre 1977 in re Ke., pag. 6 e 7; sulla portata degli art. 202 e 203 vCPP v. DTF inedita del 23 aprile 1993 in re L. consid. 5b). Ma gli art. 214 e 215 vCPP non possono ostacolare l'applicazione del diritto federale (v. anche DTF inedita del 19 settembre 1995 in re G., in cui il Tribunale federale si era domandato se questa Corte potesse escludere un'altra ipotesi di reato – ingiuria invece che diffamazione – per il solo fatto che la giusta imputazione non era stata prospettata al prevenuto in applicazione dell'art. 214 vCPP). L'opinione del ricorrente, secondo cui solo la Corte di assise può valersi degli art. 214 e 215 vCPP per rimediare a un'errata qualifica giuridica del reato (sempre che ciò avvenga prima della posa dei quesiti), sicché in casi del genere l'autorità di ricorso può unicamente assolvere il prevenuto dall'errata imputazione senza potere rimediare allo sbaglio operato dal giudice di merito, non può più quindi essere condivisa (CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B. consid. 2c)."}