{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nin diritto: 1. L'atto di accusa è stato emesso il 25 novembre 1994, di modo che in concreto si applica il Codice di procedura penale previgente (art. 351 n. 1 CPP). Tanto nel vecchio quanto nel nuovo Codice, ad ogni modo, il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto; l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili soltanto se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (Rep. 1983 pag. 184 segg.; Rapporto della Commissione speciale per l'esame del nuovo Codice di procedura penale dell'8 novembre 1994, pag. 84 in alto). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio ed oggettivo o in aperto contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 158 consid. 2a, 124 I 208 consid. 174 consid. 2g, 4, 123 I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii).\nI. Sul ricorso di __________\n2. Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione di norme essenziali di procedura nella misura in cui la Corte di assise gli ha prospettato un'imputazione diversa da quella contenuta nell'atto di accusa del 25 novembre 1994 e in particolare da quella posta alla base della sentenza di assise del 31 gennaio 1996, con la quale egli è stato riconosciuto colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Egli ricorda che il vecchio Codice di procedura penale non consentiva di modificare i fatti dell'atto di accusa né la qualifica giuridica del reato una volta conclusa la discussione e posti i quesiti. Richiama al proposito la sentenza del 10 maggio 1985 parzialmente pubblicata in Rep. 1986, pag. 154, in cui questa Corte aveva stabilito che in mancanza di un'imputazione alternativa e in assenza delle condizioni per applicare gli art. 214 e 215 vCPP non è data altra possibilità, anche se ciò può portare a risultati iniqui. Egli assevera inoltre che il rinvio al Procuratore pubblico di un atto di accusa, affinché ne presenti un altro, è riservato alla fase predibattimentale e può essere disposto unicamente dalla Camera dei ricorsi penali ove si riscontrino gli estremi dell'art. 161 vCPP. Tale disposizione – egli soggiunge – non contempla però l'insufficienza dell'atto di accusa per quanto riguarda la corretta qualifica giuridica del reato. Ribadito che l'atto di accusa non emendato nel corso del dibattimento comporta il proscioglimento dell'accusato e rilevato che non può essere condivisa l'impostazione messa in atto da questa Corte nella sentenza del 24 marzo 1998 (Rep. 1998 pag 373, sulla base del nuovo codice di procedura), egli fa valere che la prospettazione della nuova accusa (violenza carnale invece di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere) lede il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa, divenuto assoluto con la posa dei quesiti, e il divieto della reformatio in peius. Soggiunge dipoi che la modifica dell'atto di accusa avvenuta a 5 anni e 6 mesi dall'emanazione di quello originario viola l'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, che garantisce a ogni accusato il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (DTF 126 I 21).\na) Se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena uguale o meno grave di quella prevista nell'atto di accusa, l'accusato non potrà essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione (art. 214 vCPP). Se dai dibattimenti risulta invece che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell'atto di accusa, sull'istanza del Procuratore pubblico e anche d'ufficio la Corte deve ordinare un rinvio del dibattimento perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto di accusa (art. 215 cpv. 1 vCPP). Non si farà luogo invece al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se in pari tempo l'accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 215 cpv. 2 vCPP). Lo stesso avverrà quando, nel corso del dibattimento, l'accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato dall'atto di accusa (art. 215 § vCPP).\nb) La Corte delle assise criminali ha respinto l'istanza degli imputati volta a far dichiarare improponibili le imputazioni di violenza carnale, rispettivamente di coazione sessuale, giudicando impensabile che le autorità superiori, segnatamente il Tribunale federale e la Corte di cassazione e di revisione penale rinviassero gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio sulle nuove imputazioni se ciò non fosse proceduralmente ammissibile. Ha soggiunto che, in ogni modo, la correttezza della procedura seguita è confermata dagli stessi art. 213 seg. vCPP, applicabili unicamente alla sentenza di primo grado e non certo destinati a impedire alle autorità di ricorso la corretta applicazione del diritto sostanziale. Con l'annullamento da parte del Tribunale federale della condanna per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere la situazione processuale dei prevenuti è tornata a essere quella anteriore al pubblico dibattimento e anche i quesiti allora posti hanno seguito il medesimo destino. Nel rispetto degli art. 214 e 215 vCPP, ha concluso la Corte di assise, ai prevenuti potevano dunque essere prospettate le nuove imputazioni senza con ciò violare il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa (sentenza, pag. 7)."}