{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-30_2000-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58667&nX40_KEY=4933322&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e9eea1170f49d0d269f46a9e66d7cc1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:41", "Checksum": "9bfd2ba749dc1900653ce69d4615ab52", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.12.2000 17.2000.30\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nI. Con sentenza del 31 gennaio 1996 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. __________ è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione, __________ a 2 anni e mezzo di detenzione, dedotto a entrambi il carcere preventivo sofferto. I due imputati sono stati condannati inoltre a rifondere solidalmente alla parte lesa fr. 10'000.– per torto morale; la vittima avendo rinunciato all'indennizzo, la Corte si è riservata la facoltà di designare un'associazione o una fondazione, avente per scopo la protezione della donna, in qualità di cessionaria del credito. Statuendo su ricorso dei condannati, con sentenza del 29 ottobre 1996 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto i gravami, nel senso che ha ridotto le pene inflitte di sei mesi, portandole a 3 anni di reclusione __________ e a 2 anni di detenzione __________.\nL. Contro la predetta sentenza __________ e __________ sono insorti con ricorso di diritto pubblico e con ricorso per cassazione al Tribunale federale. __________ ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato, il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio e il conferimento dell'effetto sospensivo ai suoi ricorsi. __________ ha chiesto l'assoluzione completa, subordinatamente il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena, il beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e il conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi. Con sentenza del 20 maggio 1997 il Tribunale federale ha accolto i ricorsi per cassazione di __________ e di __________, annullando la sentenza di questa Corte e rinviandole gli atti per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ritenuto che la Corte di assise ha violato il diritto federale dichiarando gli imputati colpevoli di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP), non risultando che la vittima fosse totalmente incapace di difendersi, esso ha ritornato gli atti all'autorità cantonale perché questa verificasse, nel rispetto del diritto di essere sentito dall'imputato, se in concreto fossero dati i presupposti di altri reati che potessero entrare in considerazione, segnatamente quello di violenza carnale __________ e di coazione sessuale __________. I ricorsi di diritto pubblico sono stati così dichiarati senza oggetto. Con istanza del 18 giugno successivo __________ ha chiesto la revisione della sentenza emanata dal Tribunale federale in accoglimento del suo ricorso per cassazione. La domanda è stata respinta con sentenza del 7 luglio 1997.\nM. Statuendo sul rinvio disposto dal Tribunale federale, con sentenza del 30 giugno 1997 questa Corte ha accolto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi per cassazione di __________ e di __________ contro la sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 31 gennaio 1996, ha annullato il giudizio impugnato e ha rinviato gli atti alla Corte delle assise criminali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Contro tale decisione __________ è insorto nuovamente al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico e con domanda di interpretazione e rettifica del 14 luglio 1997. Il 4 agosto successivo il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico e ha respinto la domanda di interpretazione e rettifica.\nN. Con sentenza del 31 maggio 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di violenza carnale e __________ autore colpevole di coazione sessuale. Essa ha accertato che __________ ha costretto __________ a subire la congiunzione carnale, sapendo o dovendo presumere che essa non era consenziente, profittando delle circostanze, in particolare del fatto che nell'auto della polizia, ferma in un luogo appartato a __________ la notte del 25 giugno 1994, la donna era impaurita e in condizioni psicofisiche precarie. Ha accertato inoltre che nelle medesime circostanze __________ ha costretto la parte lesa a subire atti sessuali, sapendo o dovendo sapere che essa non era consenziente. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 2 anni di reclusione e __________ a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Computato a entrambi il carcere preventivo sofferto, essa ha condannato inoltre __________ e __________ a versare alla vittima fr. 7'000.–, rispettivamente fr. 3'000.– per torto morale.\nO. Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato il 2 giugno 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, del 26 giugno e 7 luglio 2000, essi chiedono:\n– __________: l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, la condanna a una pena che possa essere sospesa condizionalmente;\n– __________: l'annullamento della sentenza impugnata e il proscioglimento dall'imputazione di coazione sessuale.\nCon osservazioni del 19 luglio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. Con scritto del 17 agosto 2000 la parte civile ha comunicato a questa Corte di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare la reiezione dei gravami.\nConsiderando"}