L'argomento non può essere condiviso. Che egli fosse l'organizzatore del traffico non esclude in effetti che una terza persona gli abbia fornito la cocaina. Riferendosi alla mancata collaborazione – considerata peraltro non come aggravamento di pena, quanto piuttosto come motivo di poca benevolenza – i primi giudici intendevano soprattutto sottolineare che l'accusato non aveva mostrato alcun segno di ravvedimento, a conferma dell'assenza di scrupoli (sentenza, pag. 37). Ne segue per finire che, condannando l'imputato alla pena di 6 anni di reclusione, la Corte delle assise criminali non ha abusato né ecceduto del proprio potere di apprezzamento. 19.