4b in fine). Il ricorrente si limita a richiamare la citata sentenza, senza spiegare dove risiederebbe la (pretesa) disparità di trattamento, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse anche abilitata a riesaminare liberamente l'entità della pena irrogata dal giudice di merito. Formulato in tal modo, il ricorso è perciò di nuovo inammissibile. e) Il ricorrente fa carico alla prima Corte – in estrema sintesi – di avere aggravato due volte la pena, prima rimproverandogli di avere agito da solo, come dominus della situazione, e poi di non avere collaborato, non rivelando alcunché sulle persone che si muovono dietro il narcotraffico. L'argomento non può essere condiviso.