il confronto tra imputati o con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive o soggettive, ciò che comporta implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/ 1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in e M. consid. 4b in fine).