liberamente anche questioni di fatto. Sia come sia, su questo punto il ricorso è manifestamente infondato. Non si può infatti rimproverare ai primi giudici di avere sbagliato in modo evidente – né tantomeno di avere violato la presunzione di innocenza – manifestando perplessità per il fatto che l'imputato non sia stato in grado di dare ragguagli sulla persona che – non si dimentichi – gli avrebbe proposto di commerciare il prodotto in Europa, avrebbe dovuto fondare con lui una società a partecipazione paritaria e nel marzo del 1999 gli avrebbe portato 20 macchinette proprio per la vendita (sentenza, pag. 16 seg.