La prima Corte ha inoltre richiamato la circostanza che costui avrebbe dovuto rientrare l'11 maggio 1999, ma che in realtà è partito il 17 aprile precedente. Rilevato che l'omertà può anche dipendere dalla paura di ritorsioni tipiche dell'ambiente malavitoso legato al traffico di droga, la Corte di assise si è chiesta per finire quale ragione avrebbe avuto il ricorrente di nascondere la presenza di un collaboratore in Italia se questi fosse veramente venuto soltanto per una transazione di smeraldi e, in particolare, se il prevenuto avesse avuto motivo di tacere di fronte alla prospettiva di trovarsi coinvolto in un procedimento penale di indubbia gravità.