Il ricorrente assevera che in realtà non vi è stata ritrattazione alcuna, poiché la prima ammissione è conseguente alla comprensibile agitazione del momento, al fatto che egli non aveva dato importanza al particolare e alla mancata presenza del suo legale. Motivazioni del genere sono però appellatorie e come tali inammissibili. Per di più il ricorrente trascura che, chiamato dal Procuratore pubblico a chiarire come potesse sapere che due delle 19 macchinette erano sprovviste di manometro senza averle mai viste prima, è caduto in contraddizione (sentenza, pag. 29). Con tale rimprovero egli non si confronta affatto.