A prescindere dal fatto che il rapporto della polizia scientifica – come sottolinea il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso – si limita a rilevare che è stato possibile confrontare con le impronte digitali del ricorrente uno solo dei numerosi frammenti rinvenuti, peraltro di scarso valore (act. 69/3/3), il ricorrente non spiega perché questa sarebbe una risultanza inconciliabile con una sua potenziale messa in atto del piano volto a far giungere in Ticino la partita di cocaina sequestrata. Anche al proposito il ricorso manca pertanto di consistenza.