Anche in questo caso egli si avvale tuttavia di un ragionamento del tutto appellatorio, improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. h) Richiamata la relazione della polizia scientifica, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere negletto che sulla scatoletta contenente la cocaina è stata trovata unicamente un'impronta digitale altrui. Trattasi di un elemento – egli asserisce – che in una valutazione globale andava senz'altro considerato, la Corte di assise avendo accertato per di più che egli aveva agito senza mandanti né collaboratori.