Il richiamo al citato espediente – peraltro in via abbondanziale (sentenza, consid. 4.8) – si riferiva infatti alla teorica possibilità di controlli che avrebbero consentito di scoprire la droga nel bagagliaio dell'automobile del ricorrente. Il ricorrente critica pure i motivi che hanno indotto la prima Corte a considerare indiziante la consapevolezza delle proprie capacità intellettuali, al punto da ostentare sicurezza anche in situazioni difficili. L'assunto è tuttavia appellatorio e come tale inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.