La prima Corte ha fatto dipendere la tranquillità manifestata del soggetto, oltre dal fatto che egli poteva comunque ritenere che il peggio era passato, dato che la merce aveva superato i severi controlli aeroportuali, dalla sua indole saccente, ossia dalla sua tendenza a sottovalutare il rischio (sentenza, pag. 35). Il ricorrente considera poi contraddittoria la motivazione secondo cui egli poteva ritenere lo stupefacente non intercettabile, giacché se così fosse, egli non avrebbe avuto motivo di far capo all'espediente del caffè per confondere i cani. La doglianza, oltre che appellatoria, è infondata. Il richiamo al citato espediente – peraltro in via abbondanziale (sentenza, consid.