Durante il dibattimento del 23 ottobre 2000, il ricorrente ha insistito parecchio su questo punto, facendo di nuovo carico ai primi giudici di avere deciso frettolosamente, ritenendo che la merce depositata in quel luogo non fosse di regola soggetta a ispezioni doganali. Ora, su questo punto, mancano riscontri certi; né la prima Corte, né il ricorrente sono stati infatti in grado di fornire elementi atti a confortare le rispettive tesi. Di fronte a una situazione di dubbio, si giustifica pertanto dipartirsi dalla tesi più favorevole al prevenuto, nel senso di non escludere a priori l'eventualità che anche in regime di punto franco le merci possano essere soggette a ispezioni doganali.