Al riguardo l'impugnazione è perciò inammissibile. c) Il ricorrente ricorda l'affermazione secondo cui egli non era in grado di pagare allo spedizioniere la somma di Lit. 8'200'000, rammentando la disperazione manifestata di fronte a tale richiesta e il pagamento di un acconto di Lit. 1'70'000 il giorno dopo, quando ha ritirato la macchinetta. Fa valere che di fronte a un ingente quantitativo di droga un narcotrafficante non si sarebbe disperato per l'esosa fattura dello spedizioniere. La sentenza impugnata ha trascurato ciò e nemmeno si è soffermata sulla sua reazione e sui suoi tentativi di discutere il prezzo. La critica è ancora una volta infondata.