Alla Corte di assise è apparsa poi inverosimile l'affermazione del ricorrente, secondo cui la vendita degli apparecchi gli avrebbe consentito di sistemare qualche pendenza con le banche, dato che pur nella migliore delle ipotesi il guadagno prospettabile non gli avrebbe consentito di risollevare le sorti (sentenza, consid. 4.3). Anzi, hanno rilevato i primi giudici, l'imputato non aveva in corso nessuna seria trattativa con aziende eventualmente interessate all'acquisto, nemmeno quindi con la ditta __________, di cui aveva accennato a __________ (sentenza, consid. 4.1.1). D'altro canto – essi hanno soggiunto – nemmeno vi era mercato per siffatti articoli (sentenza, consid.