Una domanda di revisione non può essere frammista a un ricorso per cassazione. Da tale elementare esigenza di chiarezza non si può prescindere, tanto meno se si pensa che il condannato può introdurre una domanda di revisione in ogni tempo (art. 300 cpv. 1 CPP). Per di più una domanda di revisione può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato (Hauser/ Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1997, pag. 354 n. 4 segg.). La presente sentenza non è più impugnabile sul piano cantonale, ma potrà formare oggetto di ricorsi al Tribunale federale. Affrontare già oggi il tema di una revisione sarebbe prematuro. II.