art. 299 lett. a CPP). Nel caso in esame il ricorrente non potrà quindi limitarsi ad affermare una generica alterazione delle condizioni psicofisiche del presidente della Corte di assise, rispettivamente un generico disagio interiore a causa dei noti eventi, ma dovrà rendere verosimile che quel giudice si trovava in condizioni tali da non poter più svolgere adeguatamente la sua funzione, sì da viziare gravemente il corretto svolgimento del processo. ee) Rimane da domandarsi, ciò premesso, se il ricorso in esame possa essere trattato come domanda di revisione. La risposta è negativa. Una domanda di revisione non può essere frammista a un ricorso per cassazione.