Nulla osta, in sintesi, che l'art. 299 lett. a CPP sia interpretato nel senso di consentire la revisione ogni qual volta siano scoperte situazioni che per la loro gravità hanno pregiudicato la regolarità del processo e alle quali il condannato non ha potuto rimediare o non può rimediare con altri mezzi giuridici, in particolare con il ricorso per cassazione. dd) La predetta interpretazione dell'art. 299 lett. a CPP non esonera l'istante dal precisare e rendere verosimile che l'intervenuto condizionamento del magistrato ha falsato l'esito del giudizio al punto da imporre il rifacimento del processo.