Si pensi altresì all'ipotesi in cui, dopo la condanna, si scoprano concertazioni inconciliabili con i principi di un equo processo avvenute fra giudici e inquirenti. Nulla osta, in sintesi, che l'art. 299 lett. a CPP sia interpretato nel senso di consentire la revisione ogni qual volta siano scoperte situazioni che per la loro gravità hanno pregiudicato la regolarità del processo e alle quali il condannato non ha potuto rimediare o non può rimediare con altri mezzi giuridici, in particolare con il ricorso per cassazione. dd) La predetta interpretazione dell'art. 299 lett.