Si pensi appunto al caso di un magistrato turbato da pesanti angustie interiori, al punto da non essere più nelle condizioni psicofisiche necessarie per statuire con cognizione di causa. Ammesso che sia recata la prova del grave turbamento, anche in un'ipotesi del genere la regolarità del processo sarebbe compromessa, come nel caso in cui una condanna sia determinata dai comportamenti dolosi del giudice o di terzi. Si pensi altresì all'ipotesi in cui, dopo la condanna, si scoprano concertazioni inconciliabili con i principi di un equo processo avvenute fra giudici e inquirenti.