Consentendo al condannato di chiedere la revisione nei casi indicati dall'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP, il legislatore ha inteso per vero rimettere in discussione condanne determinate da gravi irregolarità. La formulazione dell'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP non è quindi esaustiva e può comprendere anche vizi che, senza avere rilievo penale, abbiano comunque falsato gravemente l'esito del processo. Si pensi appunto al caso di un magistrato turbato da pesanti angustie interiori, al punto da non essere più nelle condizioni psicofisiche necessarie per statuire con cognizione di causa.