Vi è però il motivo di revisione previsto dall'art. 299 lett. a CPP, secondo cui la revisione di una sentenza di condanna è data quando è dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terza persona. A un primo approccio anche tale motivo di revisione parrebbe inidoneo allo scopo, le irregolarità cui si riferisce la norma essendo d'ordine penale (Commissione per l'esame del CPP; loc. cit., pag. 1302 ad art. 299). In realtà, vagliando la finalità della norma, la questione risulta più complessa. Consentendo al condannato di chiedere la revisione nei casi indicati dall'art. 299