Il motivo di revisione previsto dal diritto federale (art. 397 CPP) all'art. 299 lett. c CPP, secondo cui la revisione del processo in caso di sentenza di condanna ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo non soccorre al riguardo. Esso riguarda infatti l'aspetto probatorio sul quale la sentenza di condanna si fonda (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, art. 397 n. 7). Vi è però il motivo di revisione previsto dall'art. 299 lett.