stata ritenuta inammissibile perché prematura). Ritornando alla massima pubblicata in Rep. 1998 pag. 327, giovi ripetere che una possibilità di intervento da parte della Corte di cassazione e di revisione penale è data solo ove la pretesa parzialità del giudice risulti dalla sentenza impugnata. Altri casi non sono prospettabili. Il che consente nuovamente di prescindere dall'assunzione delle prove richieste, ossia dall'acquisizione degli incarti relativi al procedimento penale e al procedimento disciplinare riguardanti il presidente della Corte di merito. cc)