In realtà, pur partendo dal corretto presupposto che una volta emanata la sentenza di merito sono proponibili solo rimedi contra sententias (e non più istanze di ricusazione), la Camera dei ricorsi penali non si è chiesta come questa Corte avrebbe potuto esaminare fatti nuovi, emersi soltanto dopo l'emanazione della sentenza. Analogo problema si pone nell'ipotesi in cui il motivo che avrebbe impedito al giudice di giudicare serenamente sia scoperto quando la sentenza di merito è ormai passata in giudicato (CRP, sentenza dell'11 settembre in re E., ove per finire i problemi sono stati lasciati irrisolti perché l'istanza di restituzione dei termini per ottenere la ricusazione del magistrato è