1998 pag. 327 la Camera dei ricorsi penali ha rilevato – giustamente – che dopo il giudizio di merito il condannato non può più chiedere la ricusazione del giudice (nel caso specifico del Pretore), ma può ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale, che dovrà esprimersi sulla correttezza della decisone impugnata e sulle obiezioni formali del ricorrente. La Camera ha perciò lasciato aperto il quesito di sapere se l'istanza di ricusa sulla quale era chiamata a statuire fosse tempestiva, rispettivamente se l'istante avesse effettivamente avuto conoscenza dei motivi di ricusa solo in seguito, proprio perché la sola autorità che avrebbe potuto occuparsi della questione era questa