L'art. 294 cpv. 1 CPP, che come termine d'ordine impone l'evasione dei gravami entro al massimo tre mesi, non si concilierebbe per altro con procedimenti istruttori. Certo, in una sentenza massimata in Rep. 1998 pag. 327 la Camera dei ricorsi penali ha rilevato – giustamente – che dopo il giudizio di merito il condannato non può più chiedere la ricusazione del giudice (nel caso specifico del Pretore), ma può ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale, che dovrà esprimersi sulla correttezza della decisone impugnata e sulle obiezioni formali del ricorrente.