pag. 1295), il legislatore ha quindi sostanzialmente mantenuto lo status quo. Anzi, stabilendo espressamente che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina le questioni di fatto soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP), esso ha sottolineato una chiara distinzione tra ricorso per cassazione e appello. Coerentemente, riservati i vizi concernenti l'intimazione ella sentenza (consid. 2a), questa Corte dichiara inammissibili i cosiddetta nova e non ordina quindi atti istruttori volti a chiarire fatti e circostanze che il ricorrente pretende di avere conosciuto soltanto dopo l'emanazione del giudizio di merito. L'art. 294 cpv.