Che per finire il legislatore abbia inteso investire la Corte di cassazione e di revisione penale solo su ricuse prospettate nel corso del pubblico dibattimento è desumibile senza equivoci dall'art. 46 cpv. 2 CPP, che tratta solo i casi in cui il ragionevole dubbio sull'imparzialità del giudice si manifesta durante il dibattimento, obbligando la Corte di assise a statuire sulla ricusa e consentendo alla parte di impugnare la decisione con ricorso per cassazione fondato sull'art. 288 lett. b CPP. Tutto ciò non giova al ricorrente.