Il messaggio confermava così il principio secondo cui un ricorso per cassazione per vizi di procedura è ammissibile solo ove il vizio fosse fatto valere ail dibattimento, precisando che non era necessario esigere una decisione formale, ma che bastava far constatare l'irregolarità. Che per finire il legislatore abbia inteso investire la Corte di cassazione e di revisione penale solo su ricuse prospettate nel corso del pubblico dibattimento è desumibile senza equivoci dall'art. 46 cpv.