Come nel diritto previgente, anche il citato disegno di legge subordinava l'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sull'art. 238 n. 2 alla condizione che l'interessato avesse provocato una decisione o rilevato l'irregolarità durante la procedura ed era impossibile di rimediare alla violazione delle disposizioni di procedura. Il messaggio confermava così il principio secondo cui un ricorso per cassazione per vizi di procedura è ammissibile solo ove il vizio fosse fatto valere ail dibattimento, precisando che non era necessario esigere una decisione formale, ma che bastava far constatare l'irregolarità.